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Nei confronti dei contribuenti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenteranno agli uffici delle imposte apposite dichiarazioni integrative, indicando gli utili su titoli azionari percepiti negli anni 1961 e precedenti, non si fara' luogo all'applicazione delle sanzioni che sarebbero state applicabili in dipendenza dell'omissione, incompletezza o infedelta' delle precedenti dichiarazioni. Qualora il contribuente ometta di dichiarare gli utili di cui all'articolo 1 della presente legge e il reddito imponibile complessivo accertabile a suo carico, ai fini dell'imposta complementare, non ecceda l'importo di lire 16.000.000, le sanzioni previste sono ridotte ad un decimo ed il contribuente perde il diritto al rimborso di cui al quinto comma dell'articolo 3.3a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1966, n. 1139

3a

La L. 23 dicembre 1966, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste [...] dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita' e agli adempimenti omessi". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1967 al 23 aprile 1967

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urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art21 · fonte su Normattiva