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Nei confronti dei contribuenti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenteranno agli uffici delle imposte apposite dichiarazioni integrative, indicando gli utili su titoli azionari percepiti negli anni 1961 e precedenti, non si fara' luogo all'applicazione delle sanzioni che sarebbero state applicabili in dipendenza dell'omissione, incompletezza o infedelta' delle precedenti dichiarazioni. Qualora il contribuente ometta di dichiarare gli utili di cui all'articolo 1 della presente legge e il reddito imponibile complessivo accertabile a suo carico, ai fini dell'imposta complementare, non ecceda l'importo di lire 16.000.000, le sanzioni previste sono ridotte ad un decimo ed il contribuente perde il diritto al rimborso di cui al quinto comma dell'articolo 3.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 14 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art21 · fonte su Normattiva