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Le societa' possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli azionari ai fini dell'intervento in assemblea alle aziende di credito indicate dalle lettere a), b) e d) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ai Monti di credito su pegno di prima categoria nonche' alle societa' e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. I soggetti incaricati rispondono direttamente verso gli azionisti per l'incompletezza o inesattezza del libro dei soci dipendente da errori od omissioni incorsi nella stampigliatura dei titoli e nella rilevazione o nella comunicazione alla societa' dei relativi dati. Per le azioni circolanti all'estero i soggetti incaricati possono affidare a banche estere, sotto la propria responsabilita', il mandato di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli curando gli adempimenti prescritti dall'articolo 5. Resta fermo l'obbligo dei soggetti incaricati di provvedere alle comunicazioni di cui al successivo articolo 7.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 22 febbraio 1967
