Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 febbraio 1967 al 1 gennaio 2019. Leggi il testo vigente →
((Le societa' possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito le azioni ai fini dell'intervento in assemblea alle banche, alle societa' fiduciarie e alle societa' e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette)). I soggetti incaricati rispondono direttamente verso gli azionisti per l'incompletezza o inesattezza del libro dei soci dipendente da errori od omissioni incorsi nella stampigliatura dei titoli e nella rilevazione o nella comunicazione alla societa' dei relativi dati. Per le azioni circolanti all'estero i soggetti incaricati possono affidare a banche estere, sotto la propria responsabilita', il mandato di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli curando gli adempimenti prescritti dall'articolo 5. Resta fermo l'obbligo dei soggetti incaricati di provvedere alle comunicazioni di cui al successivo articolo 7.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1967 al 1 gennaio 2019
