Art. 12 — Controlli della Commissione nazionale per le società e la borsa
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L'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e' sostituito dai seguenti: Art. 18. - "Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o di obbligazioni, anche convertibili, o di qualsiasi altro valore mobiliare italiano o estero, ivi compresi i titoli emessi da fondi di investimento mobiliari od immobiliari, italiani o esteri, ovvero sollecitare con altri mezzi il pubblico risparmio, devono darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, indicando la quantita' e le caratteristiche dei valori mobiliari offerti nonche' le modalita' e i termini previsti per lo svolgimento della operazione. Possono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, anche convertibili, e di altre attivita' finanziarie soltanto le societa' per azioni con sede in Italia, le societa' estere debitamente autorizzate, secondo le norme vigenti, o loro rappresentanti, gli enti pubblici, nonche' le aziende speciali, con bilancio in pareggio, delle regioni, delle province e dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalita' giuridica, istituite per la gestione di servizi di pubblica utilita', con patrimonio assegnato e conferito di almeno due miliardi. Ogni sollecitazione al pubblico risparmio deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo riflettente l'organizzazione, la situazione economica e finanziaria e la evoluzione dell'attivita' di chi propone l'operazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonche' gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' vietare l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le prescrizioni di cui ai precedenti commi. La violazione delle disposizioni e delle prescrizioni del presente articolo e' punita con l'ammenda da un quarto alla meta' del valore totale dell'operazione". Art. 18-bis. "Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, per valore mobiliare e' da intendere ogni documento o certificato che direttamente o indirettamente rappresentati diritti in societa', associazioni, imprese o enti di qualsiasi tipo, ivi compresi i fondi di investimento italiani od esteri, ogni documento o certificato rappresentativo di un credito o di un interesse negoziabile e non; ogni documento certificato rappresentativo di diritti relativi a beni materiali o proprieta' immobiliari, nonche' ogni documento o certificato idoneo a conferire diritti di acquisto di uno dei valori mobiliari sopra indicati ed ivi compresi i titoli emessi dagli enti di gestione fiduciaria di cui all'articolo 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449". Art. 18-ter. - "Per sollecitazione al pubblico risparmio deve intendersi, ai fini della applicazione dell'articolo 18, ogni pubblico annuncio di emissione; ogni acquisto o vendita mediante offerta al pubblico, ogni offerta di pubblica sottoscrizione; ogni pubblica offerta di scambio di valori mobiliari; ogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa in genere, nonche' ogni annuncio pubblicitario tendente ad offrire informazioni o consigli al pubblico degli investitori, concernenti valori mobiliari non ancora emessi o per i quali l'emittente o l'offerente non abbia gia' predisposto il prospetto informativo, fatta eccezione per quelli quotati presso le borse valori. L'efficacia dei contratti stipulati mediante vendite a domicilio e' sospesa per la durata di cinque giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine l'acquirente ha facolta' di comunicare al venditore o al suo agente, procuratore o commissario, a mezzo telegramma, il proprio recesso senza corrispettivo. Quanto disposto nel presente comma deve essere riprodotto nei contratti stessi. Con decorrenza dall'emanazione di apposito regolamento predisposto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa ed approvato dal Ministro del tesoro, la vendita a domicilio di valori mobiliari e' soggetta ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi in via generale per ciascuna societa' od ente richiedente. Sono nulli i contratti stipulati in violazione di quanto prescritto nei precedenti commi". Art. 18-quater. - "Dalla data della comunicazione di cui all'articolo 18, primo comma, le societa' e gli enti pubblici, di cui al medesimo primo comma, sono soggetti alla disciplina di cui ai precedenti articoli 3, lettere b) e e), e 4. La Commissione nazionale per le societa' e a borsa puo' altresi' disporre che le societa' e gli enti di cui sopra siano assoggettati alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136". ((Le aziende e gli istituti di credito le cui azioni, o titoli similari, non sono ammesse alla negoziazione in borsa o al mercato ristretto non sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3, lettera a), e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ed all'art. 4 della legge 23 febbraio 1977, n. 49, anche se alla negoziazione stessa sono ammessi le obbligazioni e gli altri titoli emessi nell'attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito. In tal caso, tuttavia, le aziende e gli istituti di credito i cui titoli diversi dalle azioni, o titoli similari, sono ammessi alla negoziazione in borsa sono soggetti, limitatamente all'ipotesi di proposte che importano una modificazione dell'atto costitutivo idonea ad influire sui diritti dei portatori di tali titoli, all'obbligo di cui all'art. 4, primo comma, punto 2), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ed alle sanzioni previste per la sua violazione)). ((Le disposizioni dell'art. 18 e 18- ter del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, non si applicano per il collocamento: a) di valori mobiliari emessi e garantiti dallo Stato italiano o da uno Stato membro delle Comunita' europee; b) di valori mobiliari emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o piu' Stati membri delle Comunita' europee; c) dei titoli, diversi dalle azioni e dagli altri valori mobiliari ad esse assimilabili o che diano diritto all'acquisto di azioni o valori assimilabili, emessi da aziende e istituti di credito nell'attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito)). Le disposizioni previste dagli articoli 18, 18-bis, 18-ter e 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 215, non si applicano alle operazioni gia' in corso, salvo l'obbligo da parte della societa' od ente che precede all'operazione medesima, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, della comunicazione prevista dal primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge, e l'osservanza per il prosieguo delle eventuali disposizioni, relative alla specifica operazione, emanate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa nel termine di cui al terzo comma del medesimo articolo 18 dello stesso decreto. 2 L'inosservanza delle disposizioni del precedente comma e' punita a norma del quinto comma dell'articolo 18 del predetto decreto.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 giugno 1985, n. 281
2La L. 4 giugno 1985, n. 281 ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che le disposizioni transitorie di cui al quarto comma "cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data nei confronti delle operazioni gia' in corso all'entrata in vigore della legge 23 marzo 1983, n. 77, si applicano gli articoli 18, 18-bis, 18-ter e 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni".
Testo in vigore dal 29 febbraio 1992 al 1 luglio 1998
