I fondi disponibili della Cassa, possono essere impiegati:

  • a)in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli equipollenti alle cartelle fondiarie;
  • b)in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o Casse di risparmio;
  • c)in immobili urbani o rustici, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;
  • d)in mutui ipotecari;
  • e)in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa.

Testo vigente dal 24 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;179~art22 · fonte del testo