I fondi disponibili della Cassa, possono essere impiegati:
- a)in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli equipollenti alle cartelle fondiarie;
- b)in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o Casse di risparmio;
- c)in immobili urbani o rustici, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;
- d)in mutui ipotecari;
- e)in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa.
Testo vigente dal 24 marzo 1958
