((Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale nella misura massima di L. 144.000 annue. Gli iscritti che siano assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad altra attivita' professionale che essi esercitano hanno diritto ad una riduzione del contributo individuale che sara' fissata nel regolamento di cui all'articolo 5. La misura del contributo individuale, entro il limite di lire 144.000 annue di cui al primo comma, e' stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze della gestione negli esercizi finanziari precedenti. I contributi di cui ai precedenti commi possono essere riscossi mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e la procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette; in tale caso la Cassa e' autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie provinciali)).

Testo vigente dal 31 dicembre 1971

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1958 al 31 dicembre 1971. 28 parole tolte, 62 parole aggiunte.

Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale tolto: che non potra' essere superiore a lire 48 aggiunto: nella misura massima di L. 144.000 annue. Gli iscritti che siano tolto: gia' assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad altra attivita' professionale che essi esercitanotolto: , hanno diritto ad una riduzione tolto: della quota individuale che verra' aggiunto: del contributo individuale che sara' fissata nel regolamento di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 5. La misura del contributo individuale, entro il limite di lire tolto: 48 aggiunto: 144.000 annue di cui al primo comma, tolto: sara' aggiunto: e' stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze della gestione negli esercizi finanziari precedenti. tolto: Per l'esazione dei sopradetti contributi la aggiunto: I contributi di cui ai precedenti commi possono essere riscossi mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e la procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette; in tale caso la Cassa e' autorizzata tolto: a servirsi delle esattorie comunali aggiunto: ad avvalersi delle ricevitorie provinciali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-04;179~art23 · fonte del testo