All'atto del rilascio di approvazione dei progetti o di autorizzazione all'esecuzione di opere o di concessioni governative, regionali, provinciali o comunali per le quali e' richiesto un elaborato tecnico di competenza degli ingegneri e degli architetti, in base alle leggi, decreti e regolamenti, e' dovuto, a cura dei committenti, un contributo che sara' versato alla Cassa e che non potra' essere superiore all'uno per mille del costo dell'opera. 2 La misura del contributo predetto sara' stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro il limite stabilito nel comma precedente. Quando per l'approvazione, autorizzazione o concessione indicate nel comma primo non e' richiesta la determinazione del costo di un'opera, tale determinazione sara' effettuata a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'approvazione, l'autorizzazione o la concessione. Il versamento del contributo di cui al primo comma del presente articolo, sara' effettuato con le modalita' stabilite dal regolamento previsto nell'art. 5 della presente legge.3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 novembre 1971, n. 1046

2

La L. 11 novembre 1971, n. 1046 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Il limite massimo, entro il quale puo' essere stabilito il contributo di cui al comma precedente e elevato al 2 per mille. Per i progetti ed elaborati tecnici relativi a case di tipo popolare il contributo e ridotto alla meta".

L. 3 gennaio 1981, n. 6

3

La L. 3 gennaio 1981, n. 6, ha disposto (con l'art.13) che " Il contributo di cui all'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, ed all'articolo 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, cessa di avere applicazione col 31 dicembre 1985."

Testo vigente dal 29 gennaio 1981

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Che cosa è cambiato dal 29 gennaio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1971 al 29 gennaio 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 gennaio 1981, n. 6

    La L. 3 gennaio 1981, n. 6, ha disposto (con l'art.13) che " Il contributo di cui all'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, ed all'articolo 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, cessa di avere applicazione col 31 dicembre 1985."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-04;179~art24 · fonte del testo