((La Cassa presta l'assistenza sanitaria ai propri iscritti e familiari a carico a termini di legge, con gestione e contabilita' separate, a mezzo di convenzioni con enti pubblici che gia' provvedono all'assistenza di malattia. Al comitato dei delegati compete l'approvazione delle predette convenzioni, predisposte dal consiglio di amministrazione e stipulate dal presidente. In ogni caso debbono essere garantite le cure ospedaliere sia mediche che chirurgiche, nonche' gli accertamenti diagnostici e di laboratorio)).

Testo vigente dal 31 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;179~art5bis · fonte del testo