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((I mutui a favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle societa' da essi costituite, o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario, non potranno avere durata superiore ai 35 anni e dovranno essere assistiti da una o piu' delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualita' o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi; delegazione sui cespiti delegabili per legge; garanzie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi, da concedersi di volta in volta dai medesimi. I mutui a favore di imprese di nazionalita' italiana non potranno avere durata superiore ad anni 20 e dovranno essere assistiti da una o piu' delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere o sugli impianti; cessione di annualita' o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi. I mutui saranno inoltre assistiti da privilegio legale sulle opere e sugli impianti esistenti e futuri, nonche' da eventuali garanzie integrative. Il privilegio e' costituito di diritto ai sensi della presente disposizione, senza bisogno di formalita'; tranne quella della pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia, nella quale e' o sara' situata ciascuna opera o impianto, ed in quelle dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto dato in garanzia. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5 dell'articolo 2780 del codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta)). L'importo complessivo dei finanziamenti ad un singolo mutuatario non potra' eccedere l'ammontare del patrimonio (fondo di dotazione e riserve) della Sezione, salvo autorizzazione di deroga da richiedersi caso per caso all'organo di vigilanza di che al successivo art. 5.

Testo in vigore dal 30 giugno 1973 al 25 giugno 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 1973

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1958 al 30 giugno 1973. 31 parole tolte, 59 parole aggiunte.

I mutui a favore tolto: di enti pubblici, aggiunto: degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle societa' da essi costituiteaggiunto: , o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario, non potranno avere durata superiore ai 35 anni e dovranno tolto: avere aggiunto: essere assistiti da una o piu' delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualita' o contributi a carico dello Stato tolto: o delle Province o dei Comuni; delegazioniaggiunto: , delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi; delegazione sui cespiti delegabili per legge; tolto: garanzia dello Stato o delle Province o dei Comuni aggiunto: garanzie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi, da concedersi di volta in volta dai medesimi. I mutui a favore di imprese di nazionalita' italiana non potranno avere durata superiore ad anni 20 e dovranno tolto: avere aggiunto: essere assistiti da una o piu' delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere tolto: e aggiunto: o sugli impianti; cessione di annualita' o contributi a carico dello Stato, delle tolto: Province o dei Comuni aggiunto: regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi. I mutui saranno inoltre assistiti da privilegio legale sulle opere e sugli impianti … privilegio e' costituito di diritto ai sensi della presente disposizione, senza bisogno di formalita'tolto: ,aggiunto: ; tranne quella della pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della tolto: Provincia aggiunto: provincia, nella quale e' aggiunto: o sara' situata ciascuna opera o impianto, ed in quelle dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto dato in garanzia. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5 tolto: dell'art. 2780 del Codice aggiunto: dell'articolo 2780 del codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art2 · fonte del testo