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I mutui a favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle societa' da essi costituite, o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario, non potranno avere durata superiore ai 35 anni e dovranno essere assistiti da una o piu' delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualita' o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi; delegazione sui cespiti delegabili per legge; garanzie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi, da concedersi di volta in volta dai medesimi. I mutui a favore di imprese di nazionalita' italiana non potranno avere durata superiore ad anni 20 e dovranno essere assistiti da una o piu' delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere o sugli impianti; cessione di annualita' o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi. I mutui saranno inoltre assistiti da privilegio legale sulle opere e sugli impianti esistenti e futuri, nonche' da eventuali garanzie integrative. Il privilegio e' costituito di diritto ai sensi della presente disposizione, senza bisogno di formalita'; tranne quella della pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia, nella quale e' o sara' situata ciascuna opera o impianto, ed in quelle dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto dato in garanzia. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5 dell'articolo 2780 del codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta. L'importo complessivo dei finanziamenti ad un singolo mutuatario non potra' eccedere l'ammontare del patrimonio (fondo di dotazione e riserve) della Sezione, salvo autorizzazione di deroga da richiedersi caso per caso all'organo di vigilanza di che al successivo art. 5.4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La 6 giugno 1991, n. 175 ha disposto (con l'art. 27 comma 2) che "Le norme della presente legge saranno immediatamente applicabili alle nuove operazioni delle sezioni per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita': fino all'assorbimento delle sezioni stesse da parte degli Enti continueranno ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e successive modificazioni e integrazioni."; ha inoltre disposto (con l'art. 27 comma 4) che "Sono abrogate le leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, fatti salvi gli effetti connessi con la temporanea operativita' delle sezioni opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' prevista dal comma 2."
Testo in vigore dal 25 giugno 1991 al 16 dicembre 2010
