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I mutui a favore di enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle societa' da essi costituite non potranno avere durata superiore ai 35 anni e dovranno avere una o piu' delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualita' o contributi a carico dello Stato o delle Province o dei Comuni; delegazioni sui cespiti delegabili per legge; garanzia dello Stato o delle Province o dei Comuni, da concedersi di volta in volta dai medesimi. I mutui a favore di imprese di nazionalita' italiana non potranno avere durata superiore ad anni 20 e dovranno avere una o piu' delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere e sugli impianti; cessione di annualita' o contributi a carico dello Stato, delle Province o dei Comuni. I mutui saranno inoltre assistiti da privilegio legale sulle opere e sugli impianti esistenti e futuri, nonche' da eventuali garanzie integrative. Il privilegio e' costituito di diritto ai sensi della presente disposizione, senza bisogno di formalita', tranne quella della pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nella quale e' sara' situata ciascuna opera o impianto, ed in quelle dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto dato in garanzia. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5 dell'art. 2780 del Codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta. L'importo complessivo dei finanziamenti ad un singolo mutuatario non potra' eccedere l'ammontare del patrimonio (fondo di dotazione e riserve) della Sezione, salvo autorizzazione di deroga da richiedersi caso per caso all'organo di vigilanza di che al successivo art. 5.

Testo in vigore dal 3 aprile 1958 al 30 giugno 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art2 · fonte del testo