[1]Ambito della cooperazione
[2]1. Le Parti, nel quadro delle loro competenze e in linea con le rispettive legislazioni nazionali e con gli Accordi internazionali a cui i loro Stati aderiscono, cooperano ai fini della prevenzione e repressione della criminalita' nelle sue varie manifestazioni e in particolare nei seguenti settori:
- a)criminalita' organizzata transnazionale;
- b)produzione, traffico e contrabbando illeciti di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori;
- c)tratta di persone e traffico di migranti;
- d)reati contro il patrimonio storico e culturale. 2. Le Parti collaborano inoltre nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformita' con la legislazione in vigore nei propri paesi e gli Accordi internazionali a cui i loro Stati aderiscono.
Testo vigente dal 14 febbraio 2017
