1. - A prescindere dalle disposizioni degli articoli 14 e 15, ciascuna Parte Contraente puo' sospendere interamente o parzialmente la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dall'altra Parte Contraente, la quale deve esserne informata. 2. - Ciascuna Parte Contraente si dichiara disposta a ridurre i propri dazi doganali nei confronti dell'altra, secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dagli articoli 14 e 15, quando cio' le sia consentito dalla sua situazione economica generale o dalla situazione del settore interessato. Il Consiglio di Associazione rivolge opportune raccomandazioni a tal fine.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art16 · fonte su Normattiva