Qualora la Turchia proceda all'abolizione di una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale nei confronti di un paese terzo all'Associazione secondo un ritmo piu' rapido di quello contemplato dagli articoli 10 e li, lo stesso ritmo sara' applicato per l'abolizione di tale tassa nei confronti della Comunita'.
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
