1. Le disposizioni degli articoli 7, paragrafo 1, e da 8 a 15 inclusi sono applicabili ai dazi doganali di carattere fiscale. 2. Fin dall'entrata in vigore del presente Protocollo, la Comunita' e la Turchia rendono noti al Consiglio di Associazione i rispettivi dazi doganali di carattere fiscale. 3. La Turchia conserva la facolta' di sostituire tali dazi doganali di carattere fiscale con una imposta interna conforme alle disposizioni dell'articolo 44. 4. Quando il Consiglio di Associazione costata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale incontra in Turchia gravi difficolta', autorizza questo paese a mantenere tale dazio, a condizione che la Turchia lo abolisca al piu' tardi alla fine della fase transitoria. L'autorizzazione deve essere richiesta entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo. In via provvisoria la Turchia puo' mantenere i dazi in questione fino a che sia intervenuta una decisione del Consiglio di Associazione.
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
