Gli Stati membri della Comunita' e la Grecia aboliscono tutte le misure di effetto equivalente a contingenti non oltre la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 6. Il Consiglio di Associazione raccomanda i graduali adattamenti che si devono effettuare in tale periodo. Per tali adattamenti esso terra' conto delle regolamentazioni intervenute in materia fra gli Stati membri. Le Parti Contraenti si notificano reciprocamente, appena possibile e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, tutti gli elementi di cui dispongono relativi alle misure di effetto equivalente ai contingenti.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art27 · fonte su Normattiva