Ciascuna Parte Contraente si dichiara disposta ad abolire nei confronti dell'altra le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dagli articoli precedenti, quando cio' le sia consentito dalla sua situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. Il Consiglio di Associazione rivolge raccomandazioni a tal fine alle Parti Contraenti.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art29 · fonte su Normattiva