Il Consiglio di Associazione stabilisce il ritmo di attuazione e le modalita' di applicazione delle disposizioni dell'articolo precedente per le diverse categorie di attivita'; l'attuazione progressiva avviene dopo l'entrata in vigore delle direttive corrispondenti, previste dagli articoli da 52 a 56 del Trattato che istituisce la Comunita' e tenendo conto della particolare situazione economica e sociale della Grecia.
Testo vigente dal 2 agosto 1962
