Le Parti contraenti facilitalo in modo progressivo ed equilibrato lo stabilimento dei cittadini degli Stati membri nel territorio greco e dei cittadini greci all'interno della Comunita' in conformita' degli articoli da 52 a 56 e dell'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunita', escluso quanto in essi disposto in merito ai termini ed alla procedura per l'attuazione della liberta' di stabilimento.
Testo vigente dal 2 agosto 1962
