Le Parti contraenti facilitalo in modo progressivo ed equilibrato lo stabilimento dei cittadini degli Stati membri nel territorio greco e dei cittadini greci all'interno della Comunita' in conformita' degli articoli da 52 a 56 e dell'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunita', escluso quanto in essi disposto in merito ai termini ed alla procedura per l'attuazione della liberta' di stabilimento.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art47 · fonte su Normattiva