1. - Le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' relative ai trasporti sono estese alla Grecia dal Consiglio di Associazione alle condizioni e alle modalita' da esso fissate, tenendo conto in particolare della situazione geografica della Grecia. 2. - Gli atti delle Istituzioni della Comunita' in esecuzione delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' stessa, applicabili ai trasporti, esclusi quelli marittimi ed aerei, possono essere estesi alla Grecia, secondo le modalita' fissate dal Consiglio di Associazione. 3. - Se il Consiglio della Comunita', a norma dell'articolo 84, paragrafo 2 del Trattato che istituisce la Comunita' stessa, prende una decisione concernente la navigazione marittima od aerea, spetta al Consiglio di Associazione decidere se, in quale misura e con quale procedura, potranno essere prese delle disposizioni per la navigazione marittima ed aerea greca.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art50 · fonte su Normattiva