[1]Consultazioni.

[2]Ogni membro accoglie favorevolmente le osservazioni che un altro membro puo' formulargli in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo e gli fornisce adeguate possibilita' di consultazione. Durante queste consultazioni, su richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il Direttore esecutivo stabilisce una adeguata procedura di conciliazione. Le spese di detta procedura non sono imputabili sul bilancio dell'Organizzazione. Se questa procedura porta ad una soluzione, ne viene reso conto al Direttore esecutivo. Qualora non si dovesse trovare una soluzione, la questione puo', su richiesta di una delle parti essere deferita al Consiglio in conformita' all'articolo 62.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art61 · fonte su Normattiva