Ogni membro accoglie favorevolmente le osservazioni che un altro membro puo' formulare in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e fornisce al medesimo adeguate possibilita' di consultazione. Durante queste consultazioni, a richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il direttore esecutivo stabilisce un'adeguata procedura di conciliazione. Le spese di detta procedura non sono imputabili al bilancio dell'Organizzazione. Se la procedura porta ad una soluzione, ne viene reso conto al direttore esecutivo. Nel caso contrario la questione puo', a richiesta di una delle parti, essere deferita al Consiglio in conformita' dell'articolo 62.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313~art61 · fonte su Normattiva