[1]Consultazioni

[2]Ogni membro accoglie favorevolmente le rimostranze che un altro membro puo' fargli riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, e gli offre adeguate possibilita' di consultazioni. Nel corso di tali consultazioni, a richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il Direttore esecutivo fissa un adeguato procedimento di conciliazione. Le spese di tale procedimento non sono sostenute dal bilancio dell'Organizzazione. Se tale procedimento giunge ad una soluzione, il Direttore esecutivo ne viene informato. Ove non intervenga alcuna soluzione, la questione puo', a richiesta di una delle parti, essere sottoposta al Consiglio in conformita' dell'articolo 61.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art60 · fonte su Normattiva