[1]Ritiro volontario.

[2]In ogni momento dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, qualsiasi membro puo' ritirarsi dal presente Accordo notificando per iscritto il suo ritiro al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il ritiro prende effetto 90 giorni dopo che il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite ha ricevuto la notifica.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art72 · fonte su Normattiva