[1]Ritiro volontario

[2]Ogni membro puo', in ogni momento successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, ritirarsi dal presente Accordo notificando per iscritto il proprio ritiro al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il ritiro ha efficacia 90 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art71 · fonte su Normattiva