1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo un membro puo' ritirarsi notificando per iscritto il proprio recesso al depositario ed informando contemporaneamente il Consiglio della propria iniziativa. 2. Il ritiro prende effetto 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica.
Testo vigente dal 20 marzo 1985
