Le navi di ciascuna delle Parti Contraenti che attracchino in uno dei porti dell'altra Parte Contraente per scaricare parzialmente il proprio carico proveniente dall'estero, in base alla legge nazionale, alle norme e ai regolamenti del porto di attracco, tratterranno a bordo il carico destinato sia ad un altro porto dello stesso paese che ad un paese terzo. Il carico summenzionato non sara' soggetto al pagamento di alcun diritto doganale di importazione o di esportazione. Il trasferimento diretto di merci da una nave all'altra sara' consentito, previa concessione del relativo permesso dalle Autorita' Competenti, senza la necessita' di depositi intermedi sia galleggianti che su terra e senza pagare alcuna tassa o diritto doganale ad eccezione delle spese relative al trasferimento ed alla sorveglianza.
Testo vigente dal 18 gennaio 1978
