Le navi di ciascuno degli Stati contraenti che approdano in uno dei porti dell'altro Stato contraente per scaricare parte del loro carico, proveniente dall'estero, potranno, uniformandosi alle leggi e regolamenti dello Stato visitato, conservare a bordo il carico destinato ad altro porto, sia dello stesso Stato, sia di uno Stato terzo, senza che detto carico sia soggetto ad alcun diritto di importazione, esportazione o altro gravame equivalente. Le navi sopraindicate, quando passano da un porto di uno degli Stati contraenti ad altri porti del medesimo Stato per effettuare o completare il proprio carico destinato all'estero, non saranno sottoposte ad un trattamento diverso da quello cui sono assoggettate le navi nazionali in casi analoghi. Con il permesso delle Autorita' competenti, possono essere effettuati trasporti diretti di carichi da una nave all'altra dello stesso Stato contraente, senza passare attraverso depositi intermedi a terra o galleggianti, e senza pagare imposte o diritti, salvo quelli per la sorveglianza.
Testo vigente dal 2 giugno 1977
