Le disposizioni del presente accordo non si applicano al cabotaggio e ad altre attivita' quali il pilotaggio e la pesca che sono legalmente riservate da ciascuna delle due Parti alle proprie navi nazionali. Tuttavia quando le navi mercantili di una Parte navighino da un porto ad un altro dell'altra Parte allo scopo di scaricare merci e/o sbarcare passeggeri in provenienza dall'estero o di caricare merci e/o imbarcare passeggeri con destinazione all'estero, detta attivita' non viene considerata come cabotaggio.
Testo vigente dal 29 agosto 1974
