Le navi di ciascuna delle Parti contraenti, che approdano in uno dei porti dell'altra Parte contraente per sbarcare parzialmente il loro carico proveniente dall'estero potranno, conformandosi alle leggi e ai regolamenti del Paese di approdo, conservare a bordo il carico destinato ad altro porto sia dello stesso Paese che di un Paese diverso, senza dover corrispondere per esso alcun diritto di importazione, esportazione o altro gravame equivalente. Le suddette navi, passando da un porto di uno dei due Stati in altri porti dello stesso Stato, per effettuare o completare il loro carico diretto all'estero, non saranno sottoposte a diritti diversi da quelli cui sono soggette, in casi analoghi, le navi nazionali.

Testo vigente dal 19 novembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;832~art11 · fonte su Normattiva