Le Autorita' giudiziarie di una delle Parti Contraenti non eserciteranno la propria giurisdizione su alcuna controversia civile che abbia a sorgere tra il Capitano, gli ufficiali e i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera dell'altra Parte Contraente nel caso in cui le summenzionate controversie riguardino l'adempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di arruolamento.

Testo vigente dal 18 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;1008~art13 · fonte su Normattiva