I. - Le autorita' giudiziarie di una alta Parte contraente non eserciteranno la giurisdizione sulle controversie civili tra il comandante, gli ufficiali e i membri dell'equipaggio delle navi battenti bandiera dell'altra alta Parte contraente, qualora dette controversie concernano l'adempimento degli obblighi discendenti dal contratto di arruolamento. II. - Le autorita' di un'alta Parte contraente non eserciteranno la giurisdizione penale per eseguire l'arresto di una persona o per compiere atti di istruzione a bordo di una nave battente bandiera dell'altra alta Parte contraente che si trovi in un porto della prima alta Parte contraente, se non nei seguenti casi:

  • a)se le conseguenze del reato si ripercuotono sul territorio della prima alta Parte contraente;
  • b)se il reato, o le sue conseguenze, sono di tale natura da turbare la tranquillita' o l'ordine pubblico a terra e nel porto o nelle acque territoriali della prima alta Parte contraente, come pure se il reato puo' compromettere la sicurezza pubblica nei medesimi luoghi;
  • c)se nel reato siano state coinvolte persone estranee all'equipaggio, ovvero il reato sia stato comunque commesso da o contro un cittadino della prima alta Parte contraente;
  • d)se l'infrazione costituisca grave reato contro la vita o l'incolumita' personale. III. - Le disposizioni di cui al paragrafo II del presente articolo non pregiudicano l'applicazione, da parte delle autorita' locali, delle norme concernenti la repressione del traffico degli stupefacenti, la disciplina doganale e sanitaria, ne' l'esplicazione ad opera delle medesime autorita' di altre misure di controllo relative alla sicurezza delle navi e dei porti, alla tutela della vita umana, alla sicurezza dei carichi ed al soggiorno degli stranieri.

Testo vigente dal 27 febbraio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;857~art15 · fonte su Normattiva