Le Autorita' competenti di ciascuno degli Stati contraenti non conosceranno delle controversie civili riguardanti il Comandante, gli ufficiali e i membri dell'equipaggio delle navi battenti bandiera dell'altro Stato contraente, qualora dette controversie concernano l'adempimento degli obblighi discendenti dal contratto di arruolamento.
Testo vigente dal 2 giugno 1977
