Le Autorita' competenti di ciascuno degli Stati contraenti non conosceranno delle controversie civili riguardanti il Comandante, gli ufficiali e i membri dell'equipaggio delle navi battenti bandiera dell'altro Stato contraente, qualora dette controversie concernano l'adempimento degli obblighi discendenti dal contratto di arruolamento.

Testo vigente dal 2 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;238~art14 · fonte su Normattiva