Ciascuna Parte Contraente assicurera' alle navi battenti bandiera dell'altra Parte Contraente lo stesso trattamento goduto dalle proprie navi per quanto attiene alle spese e diritti portuali, al diritto di ingresso e di uso dei loro rispettivi porti, nonche' tutte le facilitazioni che vengono accordate alla navigazione ed al funzionamento delle navi mercantili.
Testo vigente dal 18 gennaio 1978
