Ciascuna Parte Contraente assicurera' alle navi battenti bandiera dell'altra Parte Contraente lo stesso trattamento goduto dalle proprie navi per quanto attiene alle spese e diritti portuali, al diritto di ingresso e di uso dei loro rispettivi porti, nonche' tutte le facilitazioni che vengono accordate alla navigazione ed al funzionamento delle navi mercantili.

Testo vigente dal 18 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;1008~art4 · fonte su Normattiva