all'assistenza di cui ai precedenti articoli, e nell'intento di sostenere lo sforzo del Governo maltese nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, l'Italia cedera' gratuitamente a Malta il materiale specificato nell'allegato al presente protocollo. Il Governo maltese si impegna ad utilizzare il predetto materiale per gli scopi di cui al presente articolo, nel contesto della cooperazione tra i due Paesi nello specifico settore. Ove il Governo maltese dovesse dismettere il materiale in questione, esso verra' retrocesso al Governo italiano.

Testo vigente dal 17 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;101~protocollo-art5 · fonte su Normattiva