Art. 13 (Accordo)
di specifici pagamenti australiani dall'accertamento dei redditi da parte dell'Italia Qualora una persona riceva o abbia diritto a ricevere una prestazione prevista dalla legislazione italiana in base al presente Accordo, o ad altro titolo, e tale prestazione includa una integrazione italiana e/o una maggiorazione sociale italiana e/o prestazioni familiari per le persone a carico, ogni maggiorazione per minori a carico corrisposta dall'Australia a tale persona e/o al suo coniuge, ai sensi della legislazione australiana di sicurezza sociale, non sara' inclusa nell'accertamento dei redditi effettuato dall'Italia ai fini della determinazione all'ammontare dell'integrazione italiana e/o della maggiorazione sociale italiana e/o delle prestazioni familiari.
Testo vigente dal 21 aprile 1999
