australiane riguardanti il coniuge de jure o de facto Una persona che riceva, o abbia diritto a ricevere, una prestazione in virtu' della legislazione australiana in quanto il coniuge, de jure o de facto, di tale persona riceva o abbia diritto a ricevere un a prestazione in virtu' del presente Accordo, ricevera' un importo calcolato in base al presente Accordo.

Testo vigente dal 21 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;101~accordo-art6 · fonte su Normattiva