Art. 6 (Accordo)
australiane riguardanti il coniuge de jure o de facto Una persona che riceva, o abbia diritto a ricevere, una prestazione in virtu' della legislazione australiana in quanto il coniuge, de jure o de facto, di tale persona riceva o abbia diritto a ricevere un a prestazione in virtu' del presente Accordo, ricevera' un importo calcolato in base al presente Accordo.
Testo vigente dal 21 aprile 1999
