Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993
Art. 16 (Accordo)
delle domande 1. La domanda per una prestazione, dovuta in virtu' del presente Accordo, od altro titolo, puo' essere presentata:
- a)nel territorio di ciascuna delle Parti, in conformita' alle disposizioni amministrative relative al presente Accordo; oppure
- b)in un altro Stato, se tale Stato rientra tra quelli cui fa riferimento l'Articolo 5; in qualsiasi momento, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. 2. Qualora una domanda di prestazione ad una Parte venga presentata nel territorio dell'altra Parte, oppure in uno Stato terzo di cui al paragrafo 1, la data di presentazione sara' considerata come data utile a tutti i fini riguardanti tale domanda.
Testo vigente dal 21 aprile 1999
