delle domande 1. La domanda per una prestazione, dovuta in virtu' del presente Accordo, od altro titolo, puo' essere presentata:

  • a)nel territorio di ciascuna delle Parti, in conformita' alle disposizioni amministrative relative al presente Accordo; oppure
  • b)in un altro Stato, se tale Stato rientra tra quelli cui fa riferimento l'Articolo 5; in qualsiasi momento, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. 2. Qualora una domanda di prestazione ad una Parte venga presentata nel territorio dell'altra Parte, oppure in uno Stato terzo di cui al paragrafo 1, la data di presentazione sara' considerata come data utile a tutti i fini riguardanti tale domanda.

Testo vigente dal 21 aprile 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-03-24;101~accordo-art16 · fonte su Normattiva