Le Amministrazioni doganali:
- a)si assistono reciprocamente riguardo all'esecuzione di provvedimenti e azioni preventive provvisorie compresi il sequestro, il congelamento e la confisca dei beni;
- b)liquidano i beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in conformita' alle disposizioni nazionali legislative ed amministrative della Parte Contraente che esercita il controllo di questi beni, proventi o mezzi strumentali.
Testo vigente dal 17 marzo 2006
