Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si forniscono reciprocamente informazioni:

  • a)se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legittimamente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita e l'eventuale regime doganale sotto il quale le merci siano state vincolate;
  • b)se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legittimamente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita.

Testo vigente dal 17 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;101~accordo-art8 · fonte su Normattiva