Le commissioni rogatorie dovranno essere accompagnate dalla traduzione nella lingua dell'autorita' richiesta. Tale traduzione sara' autenticata da un traduttore giurato o di cui sara' ricevuto il giuramento conformemente alle leggi del paese richiedente.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art14 · fonte su Normattiva