L'autorita' giudiziaria competente si limita a verificare se la decisione di cui e' richiesto l'exequatur soddisfi le condizioni previste dagli articoli precedenti per godere della forza di cosa giudicata. Essa procede d'ufficio a tale esame e deve constatarne il risultato nella decisione. Concedendo l'exequatur l'autorita' giudiziaria competente ordina, ove occorra, le misure necessarie affinche' la decisione straniera riceva la stessa pubblicita' come se fosse stata pronunciata nel Paese nel quale e' dichiarata esecutiva. L'exequatur puo' essere concesso parzialmente per l'uno o l'altro soltanto dai capi della decisione straniera.
Testo vigente dal 5 aprile 1974
