In caso d'urgenza, su richiesta delle autorita' competenti dello Stato richiedente, si procedera' all'arresto provvisorio, in attesa dell'arrivo della domanda di estradizione e dei documenti menzionati al paragrafo a) dell'articolo 36. La domanda di arresto provvisorio sara' trasmessa alle autorita' competenti dello Stato richiesto sia direttamente per via postale o telegrafica, sia per mezzo della Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol), sia per ogni altro mezzo che ne lasci una traccia scritta. Con essa si dovra' menzionare l'esistenza di uno dei documenti di cui al paragrafo a) dell'articolo 36 e si dovra' manifestare l'intenzione di inviare una domanda di estradizione. Con essa sara' fatta menzione altresi' del reato per il quale e' richiesta l'estradizione, del tempo e del luogo in cui e' stato commesso, nonche' dei connotati, il piu' possibile precisi, della persona di cui si tratta. L'autorita' richiedente sara' informata, senza indugio, del seguito dato alla sua domanda.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art37 · fonte su Normattiva