Le spese derivanti dalla procedura di estradizione saranno a carico dello Stato richiedente, essendo inteso che lo Stato richiesto non reclamera' ne' spese di procedura, ne' spese di carcerazione.
Testo vigente dal 28 marzo 1974
Le spese derivanti dalla procedura di estradizione saranno a carico dello Stato richiedente, essendo inteso che lo Stato richiesto non reclamera' ne' spese di procedura, ne' spese di carcerazione.
Testo vigente dal 28 marzo 1974
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art47 · fonte su Normattiva