Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale assicurano, in materia di diritto di stabilimento e di prestazioni di servizi, un trattamento non discriminatorio de jure e de facto nei confronti tanto dei cittadini quanto delle societa' degli Stati membri.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047~art16 · fonte su Normattiva