[1]1. Ai sensi del presente Accordo, per societa' s'intendono le societa' di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le societa' cooperative e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro.

[2]2. Le societa' di uno Stato membro o di uno Stato consociato nella Comunita' dell'Africa orientale sono le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato consociato nella Comunita' dell'Africa orientale che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro principale di attivita' in uno Stato membro o in uno Stato consociato nella Comunita' dell'Africa orientale; tuttavia, nel caso in cui dette societa' abbiano in uno Stato membro o in uno Stato consociato nella Comunita' dell'Africa orientale soltanto la sede sociale, la loro attivita' dev'essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato consociato nella Comunita' dell'Africa orientale.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047~art20 · fonte su Normattiva