In caso di domanda di consultazione presentata dalla Comunita', per l'applicazione delle disposizioni del Titolo I dell'Accordo di Associazione nonche' dell'allegato II all'Atto finale, e' adottata la seguente procedura:

  • a)la domanda di consultazione presentata da uno Stato membro o dalla Commissione comporta automaticamente un esame del Consiglio al fine di determinare la posizione comune della Comunita';
  • b)la posizione comune della Comunita' e' quella dello Stato membro richiedente o della Commissione, a meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza qualificata. In quest'ultimo caso, il Consiglio esamina se e a quali condizioni lo Stato membro interessato possa eccezionalmente esporre esso stesso davanti al Consiglio di Associazione le ragioni che hanno motivato la domanda di consultazione;
  • c)la domanda di consultazione e' trasmessa al Consiglio di Associazione dal Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' europee a nome della Comunita' economica europea.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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