1. La Commissione e la Banca si comunicano, entro un termine massimo di due settimane, le domande di finanziamento che sono loro presentate alle condizioni previste dagli articoli 22 della Convenzione e 12 del Protocollo n. 6 e dalle corrispondenti disposizioni della decisione. Esse si informano inoltre regolarmente in merito ai progetti non ancora presentati e in particolare in merito ai contatti preliminari che le autorita' competenti degli Stati, paesi e territori associati hanno preso con esse prima della presentazione della loro domanda. 2. Le domande sono preliminarmente esaminate in comune dalla Commissione e dalla Banca per determinare il modo o i modi di finanziamento che sembrano piu' appropriati. Nel corso di tale esame, si tiene conto in particolare dell'oggetto del progetto, delle sue prospettive di redditivita' finanziaria e della capacita' di indebitamento del paese interessato. 3. In mancanza di un accordo tra la Commissione e la Banca sul modo di finanziamento piu' appropriato, il problema e' sottoposto, a titolo consultivo ed al piu' presto, al Comitato di cui all'articolo 13, in base ad un fascicolo succinto in cui sono indicate le posizioni rispettive della Commissione e della Banca. L'orientamento che si manifesta in seno al Comitato quanto al modo di finanziamento del progetto in causa lascia impregiudicate le proposte o i pareri elaborati da parte della Commissione o della Banca al termine dell'istruzione, nonche' la posizione del Comitato sulle proposte di finanziamento.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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