Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 28 dell'Accordo di Associazione per i settori che non sono di competenza della Comunita', consulta in precedenza gli altri Stati membri. Se il Consiglio di Associazione e' indotto a prender posizione sull'azione dello Stato membro di cui al primo comma, la posizione sostenuta dalla Comunita' e' quella dello Stato membro interessato, a meno che i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente all'unanimita'. Il presente articolo e' del pari applicabile quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere alla procedura di buoni uffici prevista all'allegato IV dell'Atto finale.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
